Organismo di medizione iscritto al ROC n. 644

REGOLAMENTO

DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE : “Concilia Alex ADR srl” (Ai sensi del D.M. 180/2010 coordinato con le modifiche in vigore del 26 agosto 2011)

A)    Disposizioni generali

1.          Oggetto e principi informatori.

Il regolamento approvato da Mediaconciliazione s.a.s. di Alessia Cocozza & C. disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organismo di Mediazione per lo svolgimento dell’attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie in materia di diritti disponibili.Il regolamento fissa, altresì, il rapporto con i mediatori che sono iscritti nell’organismo; il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; adotta il codice etico; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall’organismo stesso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. attuativo; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo nr. 180 del 18/10/2010.Il presente Regolamento, nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

2.          Ambito di applicazione.

Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall’Organismo.Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell’attività che l’Organismo offre al fine di assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili; sia che le stesse controversie intercorrano tra privati, sia che intercorrano fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, anche a mezzo l’utilizzo dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia. 

B)    Organi

L’Organismo è rappresentato e amministrato dal socio accomandatario ed amministratore con i poteri di cui allo Statuto contenuto nell’atto costitutivo e successive modifiche ed integrazioni.

1.     Il responsabile dell’organismo. Compiti e nomina. Incompatibilità.
Il responsabile dell’organismo è il titolare delle funzioni disciplinate dalla legge e dai regolamenti di attuazione.Il responsabile rappresenta e coordina l’organismo di mediazione.Egli, è responsabile della tenuta del registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.Provvede altresì, all’aggiornamento degli elenchi dei mediatori.

 2.1.      Nomina.
Il responsabile dell’organismo è nominato per atto costitutivo.L’incarico può essere revocato esclusivamente dall’Assemblea dei soci, come per legge.

2.2.      Norme di comportamento del responsabile e incompatibilità.
Il responsabile dell’organismo di mediazione, è tenuto all’osservanza del codice etico approvato col presente regolamento. Egli non può assistere alcuna delle parti nei procedimenti di mediazione che si svolgono avanti al suo ufficio. Può svolgere attività di mediazione avanti al suo ufficio. In tal caso non ha diritto alla percezione della indennità di mediatore.

3.          I mediatori.

3.1.      Il registro dei mediatori. Iscrizione. Assicurazione.
Presso l’organismo è istituito un registro dei mediatori, al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento.L’iscrizione nel registro dei mediatori è a cura del responsabile dell’organismo il quale verifica in capo al richiedente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.La tenuta e l’aggiornamento del registro sono a carico del responsabile.L’organismo si obbliga a consentire, gratuitamente, il tirocinio adi cui all’art. 4, comma 3, lettera b della legge.
3.2.      Compensi dei mediatori.
Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, comprensivo degli accessori di legge, pari alla convenzione sottoscritta con il medesimo,  delle indennità di mediazione di cui alla tabella A dell’art. 16, comma 4 del D.M. 180/2010.

4.          La sede dell’organismo e le deroghe.
La sede del procedimento è fissata presso i locali dell’organismo siti in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi n. 98, ovvero, presso una delle sedi territoriali accreditate presso il Ministero della Giustizia.La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.In tal caso, le parti devono fare richiesta congiunta al responsabile dell’organismo entro il termine di dieci giorni anteriori alla data fissata del responsabile dell’organismo per il primo incontro previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 28/2010.La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità per spese di avvio del procedimento previste dall’art. 16 del D.M. attuativo. In ogni caso, la sede degli incontri non può essere stabilita al di fuori della città del circondario del Tribunale ove ha sede legale l’organismo di mediazione, salva l’approvazione scritta del medesimo Organismo.

5.          Accesso alla mediazione.

  1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione disponibile in calce al presente regolamento, ovvero, sul sito dell’organismo www.mediaconciliazione.com
  2. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche è presentata mediante deposito di un’istanza presso la segreteria dell’organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
  3. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa e il  valore della stessa, nonché le generalità dell’avvocato o del professionista che assiste la parte.
  4. La domanda va redatta esclusivamente a mezzo l’utilizzo del modello allegato al presente regolamento o successivamente predisposto dal responsabile dell’organismo di mediazione ai sensi del presente regolamento.
  5. Il deposito della domanda avviene presso la Segreteria tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima;  a mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante deposito a mano.
  6. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda.
  7. La segreteria, con ogni mezzo idoneo, anche elettronico, che possa attestare l’avvenuta ricezione, trasmette alle altre parti indicate nella domanda, nel più breve tempo possibile, la domanda, la sede e la data del primo incontro.
  8. In entrambi i casi, la Segreteria o la parte istante invitano l’altra parte a rispondere entro il termine di 8 giorni prima dell’incontro.
  9. Se l’altra parte accetta di partecipare al procedimento invia la propria adesione alla segreteria e alla controparte, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda.
  10. Se, al contrario, l’altra parte comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro il termine di 5 giorni prima dell’incontro, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti.
  11. Per le materie indicate all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28/2010,  lo svolgimento dell’incontro di mediazione avverrà anche in presenza della sola parte istante, al quale dovrà obbligatoriamente presenziare il mediatore designato che redigerà il verbale di mancata partecipazione all’incontro, dando così modo alla segreteria dell’organismo di rilasciare a posteriori l’attestato d conclusione del procedimento alle parti che ne facciano richiesta ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2010.
  12. Se la parte avvisata non compare al primo incontro avanti al mediatore, il mediatore potrà formulare la proposta ove la parte istante ne abbia fatto esplicita richiesta nella domanda.
  13. Le parti unitamente alla domanda di conciliazione o all’accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe le parti, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di uso in favore del solo mediatore.
  14. Le spese di avvio del procedimento, a valere sull’indennità complessiva, sono dovute da ciascuna parte: dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
  15. Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l’attivazione della procedura conciliativa presso la Segreteria.
  16. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all’indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti.
  17. Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e non sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre.

6.          Il mediatore.
6.1.      Affidamento dell’incarico. Criteri.
Il mediatore è nominato dal responsabile dell’organismo, secondo il criterio inderogabile di specializzazione e di imparzialità dei mediatori iscritti all’organismo e, dunque, tenuto conto della specifica competenza professionale del mediatore designato, desumibili anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
6.2.      Poteri del mediatore. Astensione e ricusazione.
Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.Il mediatore ha l’obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente regolamento.Le parti, hanno facoltà entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del mediatore motivandone la ricusazione.È prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo. Tale indicazione non è vincolante per il responsabile dell’organismo
.6.3.      Accettazione dell’incarico.
Al momento dell’accettazione dell’incarico, il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità secondo la seguente formula:
«In relazione all’affare assegnatomi con atto del responsabile dell’organismo del (indicare organismo e data di assegnazione dell’affare) dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l’indipendenza, la neutralità e l’imparzialità dovute per lo svolgimento dell’incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell’incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni».
Le parti possono richiedere al responsabile dell’organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato.Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del responsabile dell’organismo nel tempo più breve possibile.Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.6.4.      Incompatibilità.
Sono cause di incompatibilità con l’attività di mediatore per ogni singolo affare:a)    avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;b)    essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo gradoc)    essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore delle medesime.d)    essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.
6.5.      Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
Il mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell’organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno.Il responsabile dell’organismo, avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni mediatore.
6.6.      Il mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione.
In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il responsabile dell’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.Il mediatore ausiliario concorre nell’indennità di mediazione con il mediatore nominato per modo che l’indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravi di oneri.Il responsabile dell’organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali l’organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
6.7.      Il consulente tecnico del mediatore.
Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti.I compensi dei consulenti sono calcolati sull’indennità dovuta al mediatore, ridotta della metà. I compensi spettanti agli esperti sono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati dalle parti negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le indennità dei mediatori di cui all’apposito paragrafo del presente regolamento.


7.          L’incontro di conciliazione. Assistenza. Modalità e durata massima.
Le parti partecipano all’incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all’incontro, in caso siano diversi da quelli indicati nell’apposita sezione del modulo di domanda allegato al presente regolamento.Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre IVA al 20%, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.Il mediatore conduce personalmente l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, salvi i casi previsti dal presente regolamento per il mediatore ausiliario e il consulente del mediatore.Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.La durata massima dell’incontro è di quattro mesi, Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa, ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.
7.1.      Sessioni separate.
Il mediatore, può fissare anche sessioni separate per l’audizione delle parti.

8.          Esito dell’incontro di conciliazione. Proposta e verbale. Effetti.

1.     Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale cui è allegato il testo dell’accordo amichevole ovvero un verbale che contenga esso stesso “l’accordo” delle parti.

2.     Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione su richiesta di entrambe le parti.

3.     Se la parte avvisata non compare al primo incontro avanti al mediatore, il mediatore potrà formulare la proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo su richiesta della parte istante.

4.     In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 28/2010 .

5.     La proposta di conciliazione  su richiesta delle parti, è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle   informazioni acquisite nel corso del procedimento.

6.     Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

7.     Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata, a spese delle parti, da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

8.     L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere   il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

9.     Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l’indicazione alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore   dà   atto   della   mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.  10. Il processo verbale è depositato presso   la   segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

8.1.      Scheda di valutazione del servizio.
Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento.

9.          Riservatezza.Chiunque presta la propria opera o il proprio   servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

10.       Inutilizzabilità e segreto professionale.Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.  Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle   informazioni   acquisite   nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

11.       Casi specifici di negoziazioni previsti dalla legge.Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

12.       Indennità spettante all’organismo di mediazione.A carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre IVA al 20%, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, salva diversa autorizzazione dell’Organismo.
Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell’Organismo. Le spese di mediazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle Tariffe allegate al presente Regolamento (Allegato B), comprendono:
a)    i costi di amministrazione dell’organismo compresi i compensi del responsabile dell’organismo di mediazione
b)    l’onorario del mediatore.
1.     Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione per la metà.
2.     Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
3.     Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12.1.   Conseguenze in caso di ritardato o omesso versamento delle indennità.
In caso di mancato versamento delle indennità di mediazione prima dell’inizio del primo incontro, il procedimento è sospeso. Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento.In caso di persistente rifiuto al versamento, l’Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.
12.2.   Il valore della lite.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti
12.3.   Criteri per la determinazione delle indennità.
L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, comedeterminato a norma della tabella allegata al presente regolamento:a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;b) è aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;c) è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;d) è ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;e) è ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. L’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. L’Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche.
12.4.   Agevolazioni.
L’Organismo potrà stipulare convenzioni agevolate:
1)  con i professionisti che intenderanno promuovere la mediazione obbligatoria in via esclusiva avanti all’Organismo. In tal caso, le parti assistite dai predetti professionisti convenzionati usufruiranno dell’abbattimento del 20% dell’indennità di mediazione da valere sulle spese di mediazione di cui alla tabella del D.M. attuativo, ferme restando le spese di avvio del procedimento.
2) con i professionisti che inseriranno in tutte le proprie richieste stragiudiziali la dicitura che “scelgono come proprio Organismo di conciliazione “Concilia Alex ADR di Cocozza Alessia & C.”, nel caso in cui non si addivenisse ad alcuna transazione della controversia”. In tal caso, le parti assistite dai predetti professionisti usufruiranno dell’abbattimento del 15% dell’indennità di mediazione da valere sulle spese di mediazione di cui alla tabella del D.M. attuativo, ferme restando le spese di avvio del procedimento. All’atto di presentazione della domanda di accesso, il professionista avrà l’obbligo di allegare alla domanda copia della richiesta con la dicitura in oggetto.In entrambi i casi il mediatore incaricato del singolo affare convenzionato, avrà diritto al compenso con le predette riduzioni.

13.       Entrata in vigore e modifiche al regolamento.Il presente Regolamento con i suoi allegati entreranno in vigore a far data dalla iscrizione dell’Organismo nell’apposito Registro Ministeriale.Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dall’ Organismo. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

C)   Allegati

Codice Etico

Tariffe

Moduli